Linee guida

La tutela dei diritti dei figli e delle figlie con genitori dello stesso sesso

In Italia i diritti delle famiglie omogenitoriali sono in continua evoluzione, con passi avanti significativi per il riconoscimento della doppia maternità e brusche frenate per il riconoscimento della doppia paternità, dopo l’approvazione della legge cd. Varchi che ha riconosciuto nella gestazione per altri e altre praticata da cittadini italiani un reato penale, anche quando realizzata in un paese estero in cui è legale e regolamentata.

La regolamentazione rimane quindi parziale, spesso legata a percorsi giudiziari e manca una piena uguaglianza, specialmente per le coppie di papà per le quali il riconoscimento dei figli e delle figlie è complesso e assai limitato.

Per questo il lavoro di Famiglie Arcobaleno non si è mai fermato e continuerà fino a che non sarà raggiunta la piena uguaglianza familiare per le famiglie omogenitoriali.

FACCIAMO IL PUNTO

La sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025 (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28/05/2025) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

COSA SIGNIFICA?

Dopo la sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale, l’impegno irrevocabile che una coppia di donne assume nel momento in cui sceglie di accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero, con la sottoscrizione di entrambe del consenso informato presso una clinica, costituisce il fondamento della responsabilità genitoriale, che non può essere successivamente negato.

PROFILI APPLICATIVI

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Riconoscimento alla nascita: due madri al momento della dichiarazione

In questi casi, entrambe le madri vengono riconosciute come genitrici fin dalla nascita, anche se non unite civilmente. Unico presupposto necessario, ai sensi dell’art. 8 L. 40/2004, il preventivo consenso informato espresso da entrambe al ricorso alla PMA all’estero.

Con il riconoscimento alla nascita è possibile dare al figlio/alla figlia i cognomi di entrambe, in applicazione di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2022.

Le genitrici possono esprimere liberamente e di comune accordo l’ordine e il numero dei cognomi da attribuire.

La scelta va comunicata all’ufficiale di stato civile del Comune al momento della registrazione della nascita.

A differenza di quanto accade per le coppie eterosessuali che contraggono matrimonio (dove la legge riconosce automaticamente la paternità del marito della donna partoriente), l’unione civile tra due donne non ha alcun effetto diretto sul riconoscimento della filiazione e dunque non determina lo stesso automatismo.

Documentazione Necessaria:

• Attestazione di nascita rilasciata da ostetrica/ospedale e documenti di identità validi di entrambe le madri.

• Dichiarazione concorde di entrambe le madri che riconoscono il/la nat* come proprio/a figlio/a, assumendosene la responsabilità genitoriale.

• Consenso informato alla PMA firmato da entrambe le madri e dalla clinica.

Enti on line, Aggiornamenti Demografici, Circolare 30 maggio 2025 “Figli di due madri: diritto al riconoscimento e alla piena tutela dei bambini nati da PMA”.

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Riconoscimento successivo alla nascita

È il caso di figli e figlie già nat*, registrat* solo con la madre partoriente, per i/le quali la madre intenzionale procede in un momento successivo al riconoscimento.

Per il riconoscimento di un figlio/una figlia di età inferiore ai 14 anni è necessario il consenso della genitrice che ha effettuato per prima il riconoscimento. Compiuti i 14 anni di età sarà necessario acquisire l’assenso del figlio/della figlia. Restano infatti invariate le modalità procedurali previste dal nostro ordinamento in questi casi, inclusa la disciplina relativa all’eventuale attribuzione del cognome/dei cognomi, la cui assegnazione non è contestuale al riconoscimento ma sarà possibile tramite specifica richiesta al Tribunale.

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Pre-riconoscimento

Come per le coppie eterosessuali non sposate, alle coppie di madri che ricorrono a tecniche di PMA all'estero con la sottoscrizione del consenso informato, è consentito il riconoscimento del/della nascitur*. Tale pre-riconoscimento si effettua con apposita dichiarazione sottoscritta da entrambe, posteriore al concepimento, resa presso l'Ufficio di stato civile del comune di residenza o in atto pubblico.

“Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.”

Riconoscimento del nascituro.

1. Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest’ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell’articolo 250, terzo comma, del codice civile.

2. L’ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.

Questo atto assicura che, sin dall’istante della nascita, il/la minore abbia due madri legalmente riconosciute, facilitando questioni amministrative e sanitarie.

Documentazione Necessaria:

• Certificato medico che attesti lo stato di gravidanza (con indicazione delle settimane) e documenti di identità validi di entrambe le madri.

• Dichiarazione concorde di entrambe le madri che riconoscono il/la nascitur* come proprio/a figlio/a, assumendosene la responsabilità genitoriale.

• Consenso informato alla PMA firmato da entrambe le madri e dalla clinica.

L’ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione concorde di riconoscimento del/della nascitur*, rilascia d’ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione. La suddetta dichiarazione dovrà essere esibita all’Ufficiale di Stato Civile all’atto della registrazione di nascita.

Trascrizione di atti di nascita esteri con due mamme

Per giurisprudenza univoca (fra tutte Corte di Cassazione – sez. I civ. – sent. 19599/2016) e consolidata dalla sentenza 68/2025 della Corte Costituzionale, è consentita la trascrizione degli atti di nascita esteri con due mamme.

La trascrizione non contrasta con l’ordine pubblico ed è funzionale a preservare il preminente interesse del/della minore garantendo il suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all’estero.

PROFILI APPLICATIVI

L’atto di nascita estero originale, legalizzato e tradotto, va consegnato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o al Consolato competente che provvede alla trascrizione dello stesso con doppia maternità.

Adozione in casi particolari

Fuori dai casi di nat* in Italia da donne che hanno fatto ricorso alla PMA all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, con la sottoscrizione del consenso informato presso una clinica – è consentita l’adozione in casi particolari ex art 44 comma 1, lett. d) della Legge 184/1983 (adozione de* figli* biologic* del/della partner (stepchild adoption), come strumento giurisprudenziale di tutela dei figli e delle figlie di coppie di mamme e di papà per garantire continuità affettiva e relazionale, fra tutte si ricorda la sentenza di Cassazione n. 12962 del 22 giugno 2016.

Non è una adozione piena, ma tutela il/la minore riconoscendo il legame familiare preesistente con il genitore intenzionale, specie dopo la sentenza 79/2022 della Corte Costituzionale che ha sancito che l’adozione in casi particolari (art. 44 l. 184/1983) crea pieni legami di parentela con i familiari dell’adottante, garantendo all’adottat* lo stesso status giuridico del figlio e la continuità dei rapporti con la famiglia d’origine, dichiarando l’illegittimità dell’art. 55 della legge 184/1983, nella parte in cui escludeva il legame di parentela.

PROFILI APPLICATIVI

Il ricorso per l’adozione in casi particolari ex art. 44 comma 1, lett. d) della Legge 184/1983 va presentato al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del/della minore anche senza l’assistenza di un legale, depositando personalmente l’istanza in cancelleria. Il Tribunale valuterà se l’adozione risponde all’interesse del/della minore.

Adozione internazionale per le persone single

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.33/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184 nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al Tribunale per i Minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

PROFILI APPLICATIVI

La persona singola potrà, pertanto, presentare la propria disponibilità all’adozione internazionale al Tribunale per i Minorenni del luogo di sua residenza. Sarà quest’ultimo a richiedere quanto necessario per la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto di idoneità all’adozione, cui seguirà l’iter già previsto dalla legge n. 184 del 1983 e successive modifiche e integrazioni.

I requisiti rimangono quelli previsti dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, con l’aggiunta che il Tribunale per i minorenni valuta l’idoneità del single in base al miglior interesse del minore, inclusi fattori come stabilità economica, affettiva e rete familiare di riferimento.

Carta d’identità del minore valida per l’espatrio (CIE)

Rilascio della Carta d’identità del minore valida per l’espatrio (CIE) recante la dicitura genitori al fine di assicurare la corrispondenza dei dati personali alla realtà giuridica familiare risultante dai Registri dello Stato Civile.

La sentenza della Corte Cassazione 9216/2025 ha sancito il diritto del/della minore con genitori dello stesso sesso ad aver rilasciato un documento di identità esattamente rappresentativo della sua reale famiglia e di come essa sia composta.

L’indicazione dei due componenti la coppia, richiesta dalla prassi amministrativa per il rilascio della carta di identità elettronica del/della minore, esclusivamente come madre e padre – invece di genitore e genitore o madre/genitore e padre/genitore – non risponde a tale fedele rappresentazione del nucleo familiare cui appartiene il/la minore. È legittima in tali casi la disapplicazione del decreto del Ministero dell’Interno che non consente altro che l’indicazione dei due genitori come padre e madre.

Ministero dell’Interno, Circolare n.54/2025 “Istruzioni per il rilascio CIE minori valida espatrio recante la dicitura “genitori”.

Congedo di paternità INPS alla madre intenzionale

Esteso il diritto al congedo obbligatorio di 10 giorni retribuiti al 100% anche alla madre intenzionale riconosciuta come genitore, esattamente come il padre nelle coppie eterosessuali.

La sentenza 115/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 27bis del d.lgs. 151/2001 — modificato dal d.lgs. 105/2022 — nella parte in cui ammetteva il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni retribuiti al 100%) solamente al padre, ritenendo la norma discriminatoria nei confronti delle famiglie con due madri, in violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione e del divieto di discriminazione per orientamento sessuale previsto dalle direttive europee sull’equilibrio tra vita lavorativa e familiare.

Presentazione di domande on line sul sito INPS

I codici fiscali di due persone dello stesso sesso non possono impedire la presentazione di richieste di congedi sulla piattaforma INPS.

I genitori dello stesso sesso hanno il diritto di accedere alle prestazioni previste dal D.lgs. 151/2001 (TU Maternità e Paternità) in condizioni di parità rispetto alle coppie eterosessuali. L’INPS ha aggiornato i propri sistemi informatici per consentire la corretta ricezione delle domande da parte di genitori dello stesso sesso che risultano tali dai registri dello Stato Civile.

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 25/01/2024, in funzione di giudice del lavoro, ha ordinato all’INPS di “modificare … il proprio sistema informatico di ricezione delle domande amministrative [per i congedi previsti dal Tu Maternità e Paternità], rendendo possibile alle coppie che risultino genitori dai registri dello stato civile di inserire i loro codici fiscali e ogni altro dato rilevante e di completare così l’iter informatico della domanda, a prescindere dal loro sesso”. Il Tribunale ha confermato il diritto delle coppie dello stesso sesso a presentare online le domande per le prestazioni previdenziali (come congedi parentali, maternità/paternità), stabilendo che il blocco informatico basato sul codice fiscale di genitori dello stesso genere è discriminatorio.

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Aggiornato al 10 Marzo 2026