logo Famiglie Arcobaleno in collaborazione con
Prof. Gaetano De Leo
Cattedra di Psicologia Sociale e Giuridica dell’Università degli Studi di Bergamo
e la partecipazione
della Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano
Dott.ssa Livia Pomodoro


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PROGRAMMA
Sabato 25 novembre
Crescere in famiglie omogenitoriali
Contributi dal diritto, dalle scienze psicologiche e sociali


GIORNATE DI APPROFONDIMENTO
Sabato 2 dicembre
La genitorialità omosessuale nella quotidianità

Sabato 16 dicembre
Supporto alla genitorialità nelle situazioni di crisi

Sabato 13 gennaio
Inserimento sociale e scolastico dei bambini che crescono in famiglie omogenitoriali


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Comitato scientifico
Gaetano De Leo, Giuseppina La Delfa, Paola Valentini

Segreteria Scientifica
Presso Cattedra Psicologia Sociale e Giuridica - Università di Bergamo Chiara Cavina, Simona Dolci

Segreteria organizzativa
Soc. coop. The future in the present
sede legale c.so San Gottardo 19, Milano
Ass. Famiglie Arcobaleno
sede legale via Bezzecca 3, Milano

Grafica e Web
LaPluma - web agency

Con il contributo di
Arcigay Milano

Promosso da
Arcigay Nazionale, Arcilesbica Nazionale

Ringraziamenti
Alessandra Olcese - Random Production



scarica il pdf con il programma completo

Intervento dell'Avv. Michele Potè (Avvocato del Foro di Torino)

Il gruppo psico-socio-giuridico si è costituito presso l'associazione Famiglie Arcobaleno circa un anno fa. È composto da avvocati, psicologi ed assistenti sociali.
L'obiettivo principale del gruppo è quello di dare consulenza alle famiglie omogenitoriali o anche ad uno solo dei suoi componenti.
La consulenza giuridica può essere di vari tipi: può essere espressa con un parere orale o spesso con un parere on-line attraverso il sito dell'associazione; può consistere nell'assistenza durante una causa di separazione o divorzio o nella redazione di scritture private o contratti.
L'area di competenza del gruppo giuridico è prevalentemente quella del diritto di famiglia e, oltre che delle cause di separazione e divorzio, ci si occupa di cessazione delle convivenze di fatto con particolare riguardo alle conseguenze in tema di affidamento di minori, di regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra coniugi e conviventi, di obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e di diritto di visita degli stessi, di accertamento del rapporto di filiazione sia legittima che naturale (disconoscimento di paternità, riconoscimento del figlio naturale, dichiarazione giudiziale di paternità e maternità).
Per quanto riguarda in particolare della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra conviventi, data l'assenza di una legislazione in materia nel nostro Paese, si è deciso di redigere una bozza di accordo di convivenza, che può essere utilizzata dalle coppie che sono interessate a dare un minimo di tutela giuridica al loro rapporto.
I casi che sono stati portati finora all'attenzione dell'associazione e del gruppo hanno riguardato in prevalenza situazioni di rottura della coppia omogenitoriale con la necessità di tutelare il genitore non biologico (co-mamma o co-padre), atteso che il nostro ordinamento non riconosce come esistente il rapporto di filiazione con questo genitore in caso di concepimento attraverso l'inseminazione artificiale. Il problema principale è quello di garantire una continuità affettiva tra il genitore non biologico e il minore magari attraverso un ricorso al Tribunale per i minorenni competente nel caso in cui la rottura della relazione tra i due genitori possa determinare, in caso di alta conflittualità, un pregiudizio per il minore stesso.
Altri casi importanti finora trattati hanno riguardato situazioni di separazione tra coniugi in cui uno dei coniugi aveva raggiunto coscienza della propria omosessualità e questa sua condizione veniva sfruttata dall'altro coniuge per ottenere l'affidamento esclusivo dei figli. È essenziale in questi casi la collaborazione tra avvocato e consulente di parte in materia psicologica per portare all'attenzione del Giudice incaricato di valutare il caso che l'omosessualità non può essere considerata una condizione tale da negare l'affidamento dei figli minori, anche alla luce della recente legislazione sull'affido condiviso.

Laureato in Giurisprudenza. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino. Socio ordinario dello Studio Legale Fontanazza Avvocati Associati in Torino via Vittorio Amedeo II n. 13. Specializzato in diritto di famiglia, comprese le tematiche penali ad esso connesse (maltrattamenti in famiglia, abusi, etc). Membro della sezione territoriale per il Piemonte dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia. Dal 2006 fa parte del Gruppo Psico-Socio-Giuridico di Famiglie Arcobaleno