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Articolo 1
Denominazione E’ costituita un'associazione denominata "FAMIGLIE ARCOBALENO: ASSOCIAZIONE GENITORI OMOSESSUALI"
E’ un'associazione di genitori e aspiranti genitori omosessuali che riunisce coppie e singoli gay e lesbiche che abbiano o desiderino avere ed allevare dei figli. Accoglie inoltre tutti coloro i quali vogliano sostenere questo desiderio e impegno. E' un luogo d'incontro e di riflessione su tutte le questioni riguardanti il desiderio e l'esperienza di essere genitori e omosessuali.
Articolo 2
Durata L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 3
Sede La sede legale dell’Associazione è collocata nel luogo fissato dal consiglio direttivo.
Articolo 4
Scopi istituzionali e attività L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente e libera da qualsiasi condizionamento politico-economico, con assetto organizzativo ed associativo basato sui principi della democrazia interna e della trasparenza.
Si richiama ai principi della solidarietà fra uguali rifiutando ogni forma di discriminazione e propone come modelli di vivere e di abitare le logiche del dialogo e del sostegno reciproco, aperto alla discussione ed alla risoluzione dei conflitti. Lo scopo principale dell'associazione è quello di difendere e promuovere tutti i tipi di genitorialità e in particolare agire per far si che la genitorialità gay e lesbica sia presente nella realtà giuridica e sociale del nostro Paese.
L'associazione si propone inoltre di lottare contro ogni forma di discriminazione verso gay , lesbiche e i loro figli.
L’associazione "Famiglie Arcobaleno" difende e sostiene le scelte operate da lesbiche e gay per mettere al mondo dei figli e crescerli nell’amore e nel rispetto, così come nella verità del loro concepimento e, quando possibile, delle loro origini.
In particolare, l’associazione "Famiglie Arcobaleno" difende e sostiene tutte le scelte procreative di adulti, single o in coppia quando attuate nel rispetto e nella dignità di tutte le persone coinvolte e se operate da adulti consenzienti, capaci di intendere e di volere, nel rispetto delle singole persone e delle loro libertà.
L'associazione "Famiglie Arcobaleno" si propone dunque i seguenti fini: a) promuovere il cambiamento sociale e culturale sui temi della famiglia e della genitorialità omosessuale proponendosi come soggetto politico di riferimento; b) dare visibilità alle famiglie in cui uno o più genitori siano omosessuali; c) promuovere lo scambio d’informazioni sulla maternità lesbica e sulla paternità gay; d) promuovere la divulgazione di strumenti culturali (libri, film, etc.) utili alla crescita dei figli con uno o più genitori omosessuali, nonché ai genitori stessi, agli operatori scolastici, sanitari e chiunque venga in contatto con questa realtà; e) promuovere l'aggregazione tra le famiglie nelle quali uno o più genitori siano omosessuali, diffondendosi capillarmente sul territorio nazionale come presenza attiva; f) agire attivamente per garantire ai bambini che vivono con uno o più genitori omosessuali il rispetto e la tutela dovuti ad ogni minore sia sul piano sociale che su quello giuridico; g) assicurarsi che siano rispettati i diritti dei genitori omosessuali e dei loro figli in caso di divorzio o separazione da una precedente unione eterosessuale. h) essere luogo di accoglienza e tutela per le proprie socie e i propri soci che affrontano controversie familiari o qualsivoglia fattispecie non regolamentata dall’attuale legislazione; i) far si che sia riconosciuto legalmente il ruolo dei genitori sociali e dei cogenitori, in particolare laddove il minore sia nato o allevato all'interno della coppia omosessuale e abbia quindi di fatto genitori dello stesso sesso; l) sostenere cause giudiziarie individuali e collettive volte al riconoscimento dei diritti delle famiglie in cui uno o più genitori sono omosessuali; m) far si che la Procreazione Medicalmente Assistita sia aperta alle coppie dello stesso sesso e ai singoli n) e che l'adozione sia aperta alle coppie dello stesso sesso e ai singoli; o) promuovere la collaborazione con altre associazioni aventi scopi analoghi e con partiti politici sensibili ai temi affrontati dall'associazione; p) far si che i genitori omosessuali e i loro figli godano di diritti identici a quelli dei genitori eterosessuali e dei loro figli. q) per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune. r) Per i propri fini, è contemplata la possibilità che l’associazione apra sedi o/e circoli regionali. Per le modalità e i tempi, rimandiamo al regolamento interno.
Articolo 5
Soci Sono soci ordinari:
i soci fondatori dell’associazione;
i soci ammessi dal consiglio direttivo, che si riconoscano nel presente statuto, in possesso dei requisiti indicati nel regolamento interno.
I soci ordinari hanno diritto all’elettorato attivo e passivo secondo le regole stabilite dal regolamento interno.
E’ prevista la possibilità che organismi, enti ed associazioni che esprimono finalità congruenti ed interessi comuni con quanto previsto dal presente statuto aderiscano all’Associazione con la qualifica di “soci collettivi”. La domanda di ammissione dei “soci collettivi” è corredata dalla delibera dell’organismo competente, nella quale deve essere indicato il nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dello Statuto del soggetto richiedente.
I soci collettivi hanno diritto all’elettorato attivo e passivo secondo le regole stabilite dal regolamento interno.
Possono inoltre far parte dell’Associazione, con la qualifica di “soci onorari ”, su nomina del consiglio direttivo persone che per professionalità, competenza, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
I soci onorari sono esclusi dall’elettorato sia attivo che passivo.
Il regolamento interno individua per tali soci le opportune modalità di partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
Ammissione soci Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, a tempo indeterminato, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo.
Avverso il rifiuto della domanda di ammissione è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri.
Articolo 7
Quote
I soci devono versare le quote associative annuali e non saranno ammessi a partecipare alle attività se non in regola con tali versamenti. La quota associativa non è trasferibile né rimborsabile. Così come previsto dal successivo art.14 la quota associativa è rivalutabile a discrezione del consiglio direttivo e vale dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno d’emissione.
Articolo 8
Doveri dei soci
I soci assumono tutti gli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
Essi si impegnano a contribuire al perseguimento delle finalità associative indicate nello Statuto e nel Regolamento.
Si perde la qualifica di socio per dimissioni, per decadenza o per esclusione dall’Associazione, le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e producono effetto dal 1 gennaio successivo.
Decade dall’appartenenza all’Associazione il socio moroso dopo un’annualità.
E’ escluso dall’Associazione, su delibera del consiglio direttivo, il socio che abbia presentato dichiarazioni non veritiere, che svolga attività in contrasto con gli scopi sociali, che abbia effettuato dichiarazioni o abbia tenuto comportamenti incompatibili con lo spirito dello Statuto, che violi in modo grave le norme previste dai Regolamenti.
Avverso la delibera di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dalla notifica dell’esclusione.
Articolo 9
Risorse economiche e patrimonio
Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell’Associazione sono costituite:
dalle quote associative versate annualmente dai soci;
dai contributi di Enti Pubblici o Privati e di persone a sostegno delle attività dell’Associazione;
dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione in osservanza delle vigenti disposizioni di legge;
dalle entrate derivanti da attività marginali di carattere commerciale;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 10 Rendiconto finanziario
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Articolo 11
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Articolo 12
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta ; ogni socio può rappresentare un solo altro socio. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
I soci onorari possono partecipare all’assemblea senza diritto di voto.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata mediante avviso ai soci effettuata mediante posta o mailing-list. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ora, giorno, luogo della riunione e l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata.
Articolo 13
Compiti e Attribuzioni dell’Assemblea
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Consiglio direttivo;
elegge, se lo ritiene opportuno, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Articolo 14 Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) membri a un numero massimo di 9 (nove) membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei membri.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni.
Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.
Consiglio direttivo è composto da:
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario, se nominato;
il Tesoriere, se nominato.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’assemblea;
la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente, se l’assemblea non ha deliberato in merito;
la nomina, se lo ritiene opportuno del Segretario e del Tesoriere;
l’ammissione all’associazione di nuovi soci;
la redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
la convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria;
la determinazione delle quote associative annuali.
Articolo 15
Presidente e Vice Presidente
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha il compito di:
convocare il consiglio direttivo;
presiedere l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
curare l’esecuzione delle relative delibere.
Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, ma la sua azione deve essere ratificata dal consiglio alla prima riunione.
L’Associazione ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o depositi e conti correnti postali.
L’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi avverrà con la firma del Presidente e, per delega con firma del Vice Presidente e del Tesoriere, se nominato.
Articolo 16
Segretario
Il Segretario, se nominato, redige i verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli insieme al Presidente.
Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’ufficio di segreteria, avvalendosi dell’apporto di uno o più collaboratori, nominati dal Consiglio Direttivo, con durata triennale.
Articolo 17
Tesoriere
Il Tesoriere, se nominato, tiene i registri contabili e la relativa documentazione, nonchè l’inventario di beni di proprietà dell’Associazione.
Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo, illustrandola ai competenti organi.
Articolo 18
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi più due supplenti, designati dall’assemblea.
Esso dura in carica tre anni.
La carica di revisore è incompatibile con le altre cariche e può essere ricoperta anche da non iscritti che abbiano una specifica competenza in materia contabile e gestionale.
Ha il compito di verificare e controllare il bilancio consuntivo e la relativa documentazione, ivi compreso un inventario dei beni, redigendo la relazione che deve accompagnare il documento contabile.
Articolo 19
Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri, se nominato, è composto da tre soci eletti dall’assemblea.
Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Articolo 20
Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi degli associati.
Il patrimonio residuo verrà devoluto ad una associazione o ente che persegua finalità similari o per fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 21
Disposizioni transitorie e finali
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.